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Cambia l'infortunio in itinere
Usare la bici per andare a lavoro, ora è meno rischioso, grazie all’art. 5 della L.212/2015, che ha in parte modificato il Testo Unico che disciplina l’ INAIL.
L’infortunio in itinere è quello che si verifica nel tragitto casa-lavoro e nel caso in cui si usasse come mezzo di trasporto privato la bicicletta, per essere risarciti in caso di infortunio, non è più necessario che sussista il presupposto “dell’uso necessitato”.
Vediamo nello specifico cosa è cambiato.
In Italia, per legge, sono tutelati tutti i lavoratori che svolgono attività giudicate rischiose. l’Inail è l’ente pubblico che se ne occupa, principalmente sotto il profilo assicurativo, ma anche dal punto di vista assistenziale e preventivo.
L’infortunio sul lavoro, letteralmente, è quello che si verifica durante un’attività lavorativa. Così originariamente un lavoratore che subiva un incidente stradale veniva tutelato solo se avvenuto durante l’attività lavorativa (ad es. un camionista, un conducente di autobus, ecc.).
Successivamente è stato introdotto anche il c.d. infortunio in itinere. Infatti, con l’art. 12 del d.lgs 38/2000, la copertura assicurativa venne estesa al percorso:
- di andata e ritorno dall’abitazione al posto di lavoro;
- che il lavoratore avrebbe dovuto fare per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi;
- per la consumazione dei pasti qualora non gli fosse offerto il servizio di mensa aziendale.
Il decreto sopra citato, specificava, inoltre, che “l'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato.”
Quindi, la copertura assicurativa era garantita solo nel caso in cui il lavoratore non avesse altra alternativa: per inesistenza di mezzi pubblici che avrebbero potuto collegare l’abitazione del lavoratore al luogo di lavoro, per incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi, ecc.
Tra i mezzi di trasporto privati era compresa anche la bicicletta, ma in caso di infortunio, la copertura sussisteva solo in caso di uso “necessitato” e se fosse avvenuto percorrendo una pista ciclabile o un tragitto interdetto ai mezzi a motore.
Negli ultimi tempi, però, la crescente attenzione per l’ambiente e la mobilità sostenibile, ha cambiato le regole.
Infatti l’art. 5 della L. 212/2015 ha reso l’infortunio in itinere in bicicletta sempre e comunque indennizzabile e quindi “condanna” l’Inail, in ogni caso, ad indennizzare in caso di infortunio.